Art. 7.
(Autorità centrale).

      1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.
      2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.
      3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.